Riconoscimento dei crediti formativi CFU
Premessa (note legali)
L’Università Popolare degli Studi di Milano è una università di diritto internazionale autorizzata all’esercizio delle funzioni universitarie e al rilascio di titoli accademici nel territorio italiano* con presa d'atto del MIUR (ora MUR) n. 313 del 14 ottobre 2011 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anno 152°, n. 146).
L’autorizzazione ministeriale e i documenti inerenti le attribuzioni e le funzioni dell’Università, nonché la natura dei titoli accademici rilasciati, sono consultabili alla pagina del presente sito “Atti MUR” (link).
Nota: in mancanza di un’autorizzazione del Ministero, in Italia nessuna università straniera o di diritto internazionale può svolgere le funzioni universitarie, erogando interi corsi di Laurea, o rilasciare titoli accademici.
L’Università Popolare degli Studi di Milano, come specificato sopra, è autorizzata all’esercizio delle funzioni universitarie e al rilascio di titoli accademici nel territorio italiano.
Denominazione crediti formativi universitari
I crediti formativi universitari relativi ai Corsi di Laurea e Master erogati dall’Università Popolare degli Studi di Milano sono denominati “ECTS” (European Credit Transfer and Accumulation System), come nella maggior parte degli ordinamenti universitari dei Paesi dell’Unione Europea (in Italia è stata mantenuta la denominazione “CFU”, ovvero Crediti Formativi Universitari).
Riconoscimento crediti formativi e normativa italiana
Operando nel territorio italiano, l’Università Popolare degli Studi di Milano, pur non sussistendo alcun obbligo per la stessa, trattandosi di Università di diritto internazionale, in via generale si uniforma alle disposizioni normative vigenti in Italia in materia di riconoscimento di crediti formativi ai fini dell’abbreviazione dei percorsi di Laurea e Master (D.M. 22 ottobre 2004, art. 5, comma 7; legge 30 dicembre 2010, n. 240).
Crediti riconosciuti: linee generali e casi particolari
L’Università, in via generale riconosce conoscenze e abilità professionali certificate per un massimo di 12 crediti formativi ECTS nel pieno rispetto delle norme italiane.
Tuttavia, nei casi in cui l’aspirante studente abbia frequentato corsi di livello universitario erogati dalla Pubblica Amministrazione, corsi di livello universitario accreditati dalla Pubblica Amministrazione, conseguito certificazioni nazionali o internazionali di livello universitario rilasciate da istituzioni riconosciute dalla Comunità scientifica o da organismi di interesse pubblico, il numero dei crediti formativi ECTS riconosciuti può essere aumentato fino ad un massimo di 60 in parziale deroga alle normative italiane.
Crediti per pregressa carriera universitaria
Sono ammessi al pieno riconoscimento gli esami già sostenuti presso altre università italiane o straniere (in quest’ultimo caso riconosciute, autorizzate o accreditate nel sistema universitario nazionale del Paese d’origine), purché afferenti ai moduli degli insegnamenti del corso di studi scelto dall’aspirante studente e congruenti al livello del corso di Laurea di interesse (non potranno essere riconosciuti esami di un ciclo triennale per l’abbreviazione degli studi di un ciclo magistrale).
Procedura per il riconoscimento dei crediti formativi ECTS
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ECTS, l’aspirante studente deve produrre quanto segue:
- un curriculum vitae dettagliato;
- documentazione idonea a provare il conseguimento di conoscenze e abilità professionali presso enti pubblici o privati;
- documentazione relativa ad esami eventualmente già superati presso altre università (nel caso di pregressa carriera accademica);
- documentazione relativa al conseguimento di conoscenze e competenze a seguito del completamento di corsi di livello universitario erogati dalla Pubblica Amministrazione o corsi di livello universitario accreditati dalla Pubblica Amministrazione ed erogati da enti privati;
- documentazione relativa al conseguimento di certificazioni nazionali o internazionali di livello universitario rilasciate da istituzioni riconosciute dalla Comunità scientifica o da organismi di interesse pubblico.
Disclaimer
La valutazione ufficiale per l’abbreviazione dei percorsi di studio viene effettuata esclusivamente dalla Commissione di Facoltà competente per il corso scelto dall’aspirante studente o da una Commissione appositamente nominata dall’organo accademico competente.
Una volta completata, la valutazione viene formalizzata per iscritto e inviata al richiedente entro 5 giorni lavorativi. Solo queste valutazioni ufficiali hanno valore legale e accademico.
Le valutazioni verbali o altre dichiarazioni emesse da terzi (es. centri studio esterni che collaborano con l'Università), non hanno alcun valore, nemmeno a titolo indicativo, per il riconoscimento dei crediti formativi.
Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria: [email protected]
MIUR - Norme ed indicazioni CFU,
direttive per le Università Internazionali
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